Domande frequenti

Posso portare il mio animale in macchina con me? 

L'articolo 169 del Codice della Strada consente il trasporto libero di un solo animale purché non presenti pericolo o intralcio al conducente (quindi sedile posteriore) o più di uno nel vano posteriore debitamente diviso dall'abitacolo da rete o analogo mezzo omologato; per gli animali di piccola taglia è possibile l'utilizzo di appositi kennel (trasportini).

Cosa rischio se non raccolgo gli escrementi del mio cane?

Posto che non possiamo pretendere che gli altri rispettino i nostri animali se non iniziamo noi, proprietari di animali, a rispettare il prossimo; la legge prevede che i proprietari debbano portare il proprio animale a passeggio muniti di guinzaglio, museruola (che in caso di richiesta dovranno applicare all'animale) e di sacchetti per la raccolta delle deiezioni. Sono pochi i Comuni muniti di raccoglitori pubblici per la raccolta delle deiezioni animali, i proprietari dovranno quindi smaltirle mediante il normale servizio di raccolta rifiuti o attraverso i WC di casa. Il Codice penale punisce chi lascia gli escrementi del cane non raccolti in un luogo pubblico (per strada, sul marciapiede, nell’androne di un palazzo, ecc.). In particolare, commette reato chiunque deturpi o imbratti cose mobili altrui con una multa fino a 103 euro. La sanzione, però, va da 300 a 1.000 euro se il fatto viene commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati. In questo caso è prevista anche la reclusione da 1 a 6 mesi. Pena ancora più severa se le feci vengono depositate e non raccolte su cose di interesse storico o artistico: reclusione da 3 mesi a 1 anno e multa da 1.000 a 3.000 euro.